Reproductions and Publications

La riproduzione di documenti risalenti a più di 20 anni è consentita previa autorizzazione dell'Archivista. Il permesso di consultare o di eseguire riproduzioni di documenti d'archivio a scopo di ricerca non implica il permesso di pubblicare questo materiale o di fornirne copie a terzi.

Nel caso di fondi speciali, come quelli composti da disegni, fotografie o materiale audiovisivo (in particolare nei casi in cui l'ICCROM detiene i diritti d'autore), le riproduzioni possono essere soggette al pagamento di una tassa, in particolare quando le copie richieste devono essere utilizzate per scopi commerciali.

Le richieste di pubblicazione di copie di documenti devono essere inoltrate all'Archivista dell'ICCROM. L'autorizzazione è concessa una tantum e solo per lo scopo specificato nella richiesta.

Citazione delle fonti

Quando vengono pubblicate o citate informazioni o testi derivati dal patrimonio dell'Archivio dell'ICCROM nelle pubblicazioni, gli utenti sono pregati di utilizzare la seguente forma di riconoscimento: "Con autorizzazione dell'Archivio dell'ICCROM". L'identificazione del documento/fascicolo/serie/fondo dovrebbe anche essere inclusa.

Quando si pubblicano documenti provenienti da fondi speciali, come disegni, fotografie o audiovisivi, tutte le riproduzioni devono indicare, se disponibili, il nome dell'autore, il titolo e la data, e la seguente dicitura: "© ICCROM" o "© Nome dell'autore. Archivio ICCROM per autorizzazione dell'autore" (se ICCROM non detiene il copyright).